lunedì 15 giugno 2015

Resta chiuso per tre giorni il bar Rewine: "Troppa folla" succede a Lucca...Ovviamente ciò costituisce precedente per l' adozione di ordinanze contingibili e urgenti.Questo e' un caso in cui l' art.100 TULPS non e' una semplice chimera

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1 commento:

  1. LICENZA SOSPESA DAL QUESTORE PER SCHIAMAZZI E ASSEMBRAMENTI.
    IL TAR della TOSCANA con sentenza 843/15 legittima l'atto del Questore
    Il bar della movida chiude una settimana perché gli schiamazzi non fanno dormire i residenti. Licenza sospesa al di là delle responsabilità del gestore: la folla in strada crea pericoli all’ordine pubblico e alla circolazione stradale. Con la recidiva lo stop è di dieci giorni. È legittima la sospensione della licenza decisa dalla questura in base all’art. 100 del Tulps: l’assembramento di giovani in strada crea pericoli all’ordine pubblico e alla circolazione dei veicoli. E ciò al di là della responsabilità del gestore. Se il problema non si risolve il secondo stop all’esercizio pubblico è più lungo: dieci giorni invece che una settimana. È quanto emerge dalla sentenza 843/15, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Toscana.
    Il locale è finito sotto la lente della Questura dopo ripetuti esposti/ denuncia dei residenti e controlli dei vigili che hanno documentato con foto la situazione. Decine di giovani fra le undici e l’una del mattino prendono d’assolto il bar, troppo piccolo per contenerli tutti:stazionano in strada fra grida e sghignazzi, per la gioia dei condomini circostanti. Ecco allora che scatta lo stop della questura con la sospensione della licenza di somministrare alimenti e bevande con provvedimento che risulta motivato in modo adeguato dal momento che i giovani, stazionando in strada, complicano anche il passaggio di eventuali ambulanze, oltre a rallentare il traffico dei veicoli normali, creando «disagio e pericolo». Nessun dubbio: la questura ha il potere di chiudere il bar quando si configurano rischi «concreti e attuali» per la collettività. Al titolare non resta che pagare le spese di giudizio.
    In questa lunga pagina si può leggere la sentenza 843/15
    http://www.ildirittoamministrativo.it/ultimissime/index.php

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